Art. 15 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
1.In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:
| Coeff. Riduttivo 1
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ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale | 0,9 |
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale | 0,8 |
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale | 0,7 |
2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d’asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:
| Coeff. Riduttivo 2
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Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% | 0,9 |
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% | 0,8 |
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% | 0,7 |
incremento dei costi superiore al 50% | 0,5 |
3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del Codice;
b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
c) ritardi imputabili esclusivamente all’operatore economico soggetti a penale per ritardo.