Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche

Art. 15 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1.In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

 

 

Coeff. Riduttivo 1

 

ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale

0,9

ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale

0,8

ritardi superiori al 41% della durata contrattuale

0,7

 

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d’asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

 

 

Coeff. Riduttivo 2

 

Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%

0,9

incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%

0,8

incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%

0,7

incremento dei costi superiore al 50%

0,5

 

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano. 

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni: 

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del Codice; 

b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato; 

c) ritardi imputabili esclusivamente all’operatore economico soggetti a penale per ritardo.