Art. 12 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nell’apposita scheda riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. Qualora una funzione di collaborazione venga svolta da più figure, compete all’incaricato attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dai collaboratori, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
3. In assenza di collaboratori, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, all’incaricato dell’attività.
4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente nell’ambito del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta, come attestato dall’incaricato ovvero dal Dirigente.