Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto a causa mista con finalità formative per giovani fino a 29 anni e 364 giorni di età: al suo interno convivono un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto con finalità formative a tempo determinato. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato ab origine.

Non si può risolvere durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Si può risolvere alla fine del periodo formativo (nel rispetto del periodo di preavviso).

Applica la disciplina generale sui rapporti di lavoro, ma con alcune importanti deroghe e regole speciali attinenti all’orario, all’inquadramento, alla retribuzione e agli obblighi formativi.              

Il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevede tre tipologie contrattuali:

  • Apprendistato per la qualifica professionale
  • Apprendistato professionalizzante
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca

Riferimenti normativi

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinato dall’articolo 45 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ed è finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli:

  • Laurea triennale
  • Laurea magistrale
  • Laurea magistrale a ciclo unico
  • Master di primo e di secondo livello
  • Dottorato di ricerca

Può essere anche applicato:

  • allo svolgimento di percorsi di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca
  • per assolvere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

 

VANTAGGI PER L'AZIENDA

A) SGRAVI CONTRIBUTIVI

Aliquote contributive a carico datori di lavoro

 Aliquota a carico apprendista

Aziende fino a 9 dipendenti**

Aziende oltre 9 dipendenti

1° anno di contratto (1,50%+1,61% contributo NASPI) = 3,11%

10%+1,61% = 11,61%

 5,84%

2° anno di contratto (3%+1,61%contributo NASPI) = 4,61%

Anni successivi * (10% +1,61% contributo NASPI) = 11,61%


 

*Il D.Lgs 81 del 15 giugno 2015 (47, comma 7) ha previsto inoltre un anno di proroga per lo sgravio contributivo dopo il termine del periodo di formazione 

 

CALCOLO UNITÀ LAVORATIVE

 ** Il riferimento alle nove unità (il computo va fatto sull’impresa complessivamente considerata e non sulle singole unità) fa sì che, ai fini del calcolo debbano essere compresi (Inps, circolare n. 22/2007):

a) i dirigenti;

b) gli assunti con contratto a tempo indeterminato;

c) gli assunti con contratto a tempo determinato, computati, oggi, secondo la previsione contenuta nell’art. 27, D.Lgs. n. 81/2015;

d) i lavoranti a domicilio;

e) i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto (art. 9, D.Lgs. n. 81/2015);

f) i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) se non sono stati computati i loro sostituti;

g) i lavoratori intermittenti computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun semestre (art. 18, D.Lgs. n. 81/2015).

Sono esclusi dal computo numerico:

a) gli apprendisti in forza al momento dell’assunzione, per effetto dell’art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015: tra costoro rientrano anche i lavoratori in mobilità e i disoccupati, senza limiti di età, fruitori di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato;

b) gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, legge n. 223/1991, tipologia pressoché assente nel nostro panorama lavoristico;

c) i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie del lavoro;

d) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità, come previsto dall’art. 7, D.Lgs. n. 81/2000. Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute anche se il numero dei dipendenti supera la soglia delle nove unità.

 

B) SGRAVI RETRIBUTIVI

L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto, in applicazione del CCNL di riferimento.

La retribuzione dell’apprendista può essere stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.

 

C) Deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP

 

D) Esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).

 

E) Con la Legge di Bilancio del 2021 (178/2020) in caso di assunzione di un giovane che ha svolto un periodo di apprendistato, anche presso un altro datore di lavoro, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, all'impresa è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi. L’incentivo spetta se il giovane non ha compiuto il trentesimo anno di età (negli anni 2021/2022).

 

F) In caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato è infine riconosciuto un incentivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (come già previsto dall’art. 47, co.7, del D.Lgs 81/2015) e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero

 

RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DI TRIESTE

L’impresa può progettare il piano formativo individuale dell’apprendista insieme al tutor accademico, in base alle specifiche esigenze e ai fabbisogni di competenze.

L’impresa può inserire in organico profili medio-alti con competenze specialistiche che possono portare innovazione e far crescere la produttività.

L’azienda può integrarsi nel sistema universitario e creare uno stretto legame tra l’offerta formativa e le esigenze del mondo produttivo.

 

COME ATTIVARE UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

  • Primo contatto tra azienda, apprendista, tutor accademico, Career Service di ateneo (per i dottorati di ricerca è necessario aver superato il concorso di dottorato).
  • Stipulazione di una convenzione tra Ateneo e azienda.
  • Predisposizione del piano formativo individuale tra tutor aziendale, tutor accademico e apprendista, con la consulenza del Career Service.
  • Stipulazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (che deve contenere, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale).
  • Conseguimento del titolo o sviluppo del progetto di ricerca alternando il lavoro in azienda con la formazione in azienda e in ateneo.
  • Alla fine del periodo formativo, prosecuzione del contratto a tempo indeterminato.