Articolo 4 (Il procedimento di verifica)
1. Il procedimento di verifica si svolge secondo i principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi e sono garantiti il contradittorio e la piena partecipazione degli interessati.
2. Le riunioni del Gruppo Ispettivo non sono pubbliche.
3. Il termine del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 60 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
4. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste del Gruppo Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio e comporta l’interruzione dei termini. In tal caso, i nominativi dei soggetti inadempienti vengono segnalati tempestivamente al Magnifico Rettore o ai Dirigenti competenti secondo le rispettive competenze.
5. Il Gruppo può avvalersi di consulenti e può richiedere pareri ove si rendesse necessario.
6. A conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, il Gruppo Ispettivo procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all’interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni degli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ne dà tempestiva comunicazione all’interessato e agli Organi competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
7. Con cadenza annuale il Gruppo Ispettivo invia al Magnifico Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.