Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizione)
1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica di cui all’art. 1, comma 62 della legge n. 662 del 23.12.1996 svolte dal Gruppo Ispettivo di Ateneo, costituito in base all’art. 21 del Regolamento incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore.
2. L’attività di verifica a campione prevista dalla legge n. 662/1996 è compiuta nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, dal Codice Etico e di Comportamento di Ateneo e dal presente Regolamento, e riguarda il personale in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste appartenente alle seguenti categorie professionali:
a) personale docente e ricercatore: comprende i professori di prima e di seconda fascia, nonché i ricercatori, anche a tempo determinato;
b) personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato): comprende il personale tecnico amministrativo, il personale dirigente, i collaboratori linguistici e i tecnologi.
3. L’attività di verifica consiste nel determinare sia l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale, non denunciata o non autorizzata dall’Amministrazione, sia l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell’Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.
4. Il Gruppo Ispettivo procederà all’espletamento di verifiche sui soli dipendenti ricompresi nel campione estratto. Al di fuori di tali verifiche a campione, il controllo sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità e incumulabilità di incarichi, sarà effettuato dall’ufficio preposto dell’Amministrazione.
5. L’attività di controllo viene effettuata con riferimento ai due anni solari che precedono l’anno in cui è eseguito il sorteggio.