Articolo 3 (Comunicazione dell’avvio del procedimento e attività conseguenti)
1. Il Gruppo Ispettivo, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., ai dipendenti interessati, anche per gruppi scaglionati durante l’anno solare per una migliore ottimizzazione dell’attività, l’avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale attraverso la posta elettronica istituzionale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 dell’art. 1 della legge n. 662/1996 in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento individuato con provvedimento del Direttore Generale.
2. I dipendenti interessati dalla verifica, dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Gruppo Ispettivo:
a) dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle sezioni indicate alla successiva lettera b), formulata in base al documento che verrà trasmesso agli interessati con l’avvio del procedimento;
b) copia della seguente documentazione contabile/fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima) con riferimento alle sole sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o assimilato o autonomo professionale od occasionale, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CU) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione delle CU rilasciate dall’Ateneo;
c) ogni altra documentazione indicata nella comunicazione che dovesse rendersi necessaria.
3. Il Gruppo Ispettivo acquisisce ogni altro elemento di indagine direttamente dagli uffici dell’Amministrazione, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione; potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.
4. Il Gruppo Ispettivo, dopo aver acquisito la dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente interessato ed esaminati i dati acquisiti presso gli uffici o presso enti esterni, ha facoltà a procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l’audizione degli interessati, solo ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso.