Regolamento sui benefici per merito in favore degli studenti dei corsi di laurea di primo e di secondo livello

Art. 7 - Verifiche e accertamenti

1. L’Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dagli studenti, anche tramite controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere agli studenti le informazioni ritenute necessarie, potranno essere svolte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, il beneficio sarà revocato e verrà effettuato il recupero delle somme già erogate, fatta salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari e la segnalazione all’autorità giudiziaria.