Art. 2 – Modalità di erogazione dei benefici
1. Ai fini dell’erogazione dei benefici per merito vengono individuate tre fasce nelle quali gli studenti sono collocati in base alle previsioni del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dell’Avviso tasse e contributi studenteschi, stabilisce annualmente l’importo pro capite per ciascuna fascia.
3. Per gli studenti che, in base alla disciplina stabilita dall’annuale Avviso tasse e contributi dei Corsi di laurea di primo e secondo livello, sono tenuti a versare il contributo omnicomprensivo, il beneficio consiste nella riduzione dell’importo dovuto a tale titolo. La misura del beneficio non può comunque superare l’ammontare del contributo omnicomprensivo annuale dovuto dallo studente.
4. Per gli studenti che, in base alla disciplina stabilita dall’annuale Avviso tasse e contributi dei Corsi di laurea di primo e secondo livello, non sono tenuti a versare il contributo omnicomprensivo, il beneficio viene erogato totalmente nella misura prevista in base alla fascia di appartenenza.