Regolamento sui benefici per merito in favore degli studenti dei corsi di laurea di primo e di secondo livello

Art. 6 - Esclusioni dall’erogazione dei benefici

1. Sono esclusi dall’erogazione dei benefici previsti da questo regolamento:

a) gli studenti già in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore a quello di attuale iscrizione;

b) gli studenti iscritti oItre un numero di anni pari aIIa durata normaIe deI corso più uno, a partire daII’anno di prima immatricoIazione;

c) gli studenti che hanno riportato sanzioni discipIinari per I’anno accademico in cui è stata appIicata Ia sanzione, con riferimento ai casi più gravi, che prevedano l’esclusione da uno o più esami o la sospensione temporanea dall’università;

d) gli studenti immatricoIati/iscritti in base a regolamenti o convenzioni che escludano o disciplinino in maniera diversa Ia riduzione per merito.