Articolo 8 - Rapporti tra il CUG e l’Amministrazione universitaria
1. I rapporti tra il CUG e l’Amministrazione universitaria sono improntati a una costante ed efficace collaborazione. L’Amministrazione favorisce l’operatività del CUG e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. Il CUG si raccorda, ove necessario, con gli altri organi e organismi dell’Ateneo e con il/la Consigliere/a di fiducia dell’Ateneo.
2. Il CUG può richiedere all’Amministrazione:
a) dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti;
b) attività e servizi logistici, strumentali e di supporto, fra i quali, a titolo esemplificativo, l’aggiornamento del sito web con i documenti prodotti e approvati per la pubblicazione, attività di comunicazione e diffusione degli eventi;
3. Il CUG mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell’Ateneo le informazioni e/o i progetti elaborati nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.
4. Tutte le attività che comportano l’adozione di atti amministrativi e di spesa sono assunte dalle competenti strutture dell’Ateneo. Parimenti sono di pertinenza di dette strutture tutte le altre attività deliberate dal Comitato.
5. L’Università garantisce supporto amministrativo e contabile al CUG, nonché spazi adeguati agli incontri.
6. L’Amministrazione individua un Ufficio cui affidare le funzioni di Segreteria del CUG.
7. L’Università terrà conto dell’attività svolta dai/dalle componenti del CUG anche ai fini dei carichi di lavoro.
8. All’obbligo formativo posto in capo ai/lle componenti del CUG appartenenti alla categoria dei tecnici amministrativi concorreranno, oltre ai corsi di formazione specialistica inerenti le materie di competenza del Comitato, un numero massimo di tre eventi (iniziative) aventi carattere formativo/informativo da esso organizzati o patrocinati, individuati in seduta.