Articolo 14 – Relazioni
1. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero entro diverso termine stabilito da provvedimenti ministeriali, una dettagliata relazione annuale riguardante la situazione del personale, l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi dall’Amministrazione.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 è approvata a maggioranza assoluta dei/le componenti.
3. Il CUG redige entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro diverso termine stabilito da provvedimenti ministeriali, la Relazione sulla propria attività con riferimento all’anno solare precedente.
4. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli Organi di governo dell’Ateneo.