Art. 3 - Partecipazione dei professori, dei ricercatori, dei dottorandi di ricerca, dei titolari di assegni di ricerca dell'Ateneo alle società previste dall'art. 2 del D.lgs 297/1999
I professori, i ricercatori universitari, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca e tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1, qualora intendano partecipare al capitale delle società previste dall’art.2 d.lgs.297/1999 dovranno presentare domanda al Rettore, precisando la denominazione sociale o la ragione sociale della società, il suo capitale complessivo, l’oggetto sociale, l’entità della loro partecipazione al capitale, il tipo di conferimento che essi intendono eseguire.
In caso di conferimento di beni in natura dovrà essere allegata copia della stima all’uopo eseguita in conformità delle vigenti disposizioni di legge, mentre, in caso di conferimento di opera o servizi, dovranno essere indicate la durata e le modalità di esecuzione del conferimento. Nel caso in cui la partecipazione sia rappresentata da azioni con prestazioni accessorie, dovranno essere indicate la durata e le modalità di esecuzione delle stesse.
In ogni caso, ogni qualvolta intenda assumere cariche sociali, dovrà altresì indicare la natura delle stesse.
I professori ed i ricercatori, all’atto della presentazione della domanda, dovranno altresì precisare se, in funzione dell’impegno previsto, intendano essere collocati in aspettativa senza assegni o rimanere in servizio, specificando in quest’ultimo caso se in regime di tempo pieno o di tempo definito; resta fermo il fatto che, in ogni caso, il successivo effettivo passaggio del regime di tempo pieno a quello di tempo definito, così come il passaggio dal regime di tempo definito a quello di tempo pieno, dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa, a pena di inefficacia della stessa, al Preside della Facoltà di appartenenza del richiedente ed al Direttore del Dipartimento cui lo stesso afferisce.
La Commissione, all’uopo sollecitamente convocata, sentiti il Preside della Facoltà ed il Direttore del dipartimento, formula un parere motivato in ordine all’opportunità o meno di concedere l’autorizzazione alle condizioni richieste, ovvero di subordinare la stessa all’osservanza di diverse condizioni ritenute essenziali in ragione degli impegni istituzionali, didattici ed accademici del richiedente.
La Commissione trasmette entro 30 giorni il proprio parere ai competenti organi dell’Ateneo cui spetta il rilascio della autorizzazione, formalmente adottata per tramite di apposito decreto rettorale.
Copia del decreto rettorale è trasmessa al Preside della Facoltà ed al Direttore del Dipartimento