Art. 4 - Doveri dei professori e dei ricercatori autorizzati alla partecipazione alle società previste all'art. 2 del D.lgs 297/1999
I professori ed i ricercatori dell’Ateneo che abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo precedente con la previsione del mantenimento in servizio, sono tenuti al rispetto dei corrispondenti doveri didattici e di ogni altro obbligo comunque previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
Il Preside della Facoltà di appartenenza ed il Direttore del Dipartimento di afferenza devono trasmettere al Rettore, entro il termine di ogni anno solare, due rispettive relazioni inerenti lo svolgimento da parte del professore o del ricercatore di tutti i compiti didattici e dell’attività di ricerca nel precedente anno accademico. Copia della medesima relazione è contestualmente trasmessa alla Commissione.
Nel caso in cui da una o da entrambe le predette relazioni emerga, sulla base di un giudizio sinteticamente espresso in chiusura delle stesse, che la partecipazione del professore o del ricercatore alle società previste dall’art.2 del d.lgs.297/1999 ha comportato pregiudizio allo svolgimento dei compiti didattici o dell’attività di ricerca, troverà applicazione la normativa che disciplina in via generale diritti e doveri del personale universitario.