Art. 9 - Gestione amministrativa e patrimoniale
1. In attuazione dei disposti dell’art. 3 e del Titolo IV del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare dell’art. 95, la gestione amministrativa dello SmaTs, è affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un Centro di Spesa autonomo, verificata la disponibilità dello stesso, per un periodo di norma non inferiore a tre esercizi finanziari.
2. La Struttura che funge da Centro di spesa autonomo è tenuta ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l’individuazione delle voci riguardanti l’attività dello SmaTs.
3. Il Coordinatore dello SmaTs fornisce al Responsabile della Struttura, che funge a gestore, le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità gestionale in capo al Responsabile della Struttura stessa.