Art. 2 - Requisiti di idoneità ed istituzione delle Scuole di Dottorato
1. Le Scuole di Dottorato possono essere attivate anche in consorzio con altre Università o in regime di convenzione con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di idonee strutture ed attrezzature per la ricerca
2. Le Scuole sono istituite con Decreto del Rettore, su proposta di un dipartimento anche in concorrenza con altri, previa valutazione del Nucleo di Valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 9 del presente articolo e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo che verificheranno rispettivamente la coerenza della Scuola con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane con la disponibilità di risorse finanziarie necessarie all’attivazione.
3. Il numero di borse con cui si attiva annualmente ogni Scuola è approvato con delibera degli Organi Accademici, in misura comunque non inferiore a 6, incluse quelle con finanziamento esterno e pari almeno al 50% dei posti ordinari disponibili.
4. Gli Organi Accademici, in fase di rinnovo della Scuola e in presenza di un cofinanziamento insufficiente per raggiungere il numero di 6 borse, possono autorizzare in casi assolutamente eccezionali, per un'unica volta nel triennio e in deroga all’art. 2 comma 3, del presente regolamento, l’attivazione della Scuola con un numero di borse inferiore a 6.
5. Le Scuole possono articolarsi in indirizzi tra loro coordinati per lo sviluppo di un coerente progetto formativo secondo quanto specificato dall’art. 9 del presente regolamento.
6. Ogni Scuola si doterà entro tre mesi dalla data di istituzione di un proprio regolamento, nel rispetto del presente regolamento generale. Il regolamento dovrà indicare gli obiettivi della Scuola e garantire il rispetto dei requisiti di cui al successivo comma 9. Inoltre, il Regolamento disciplinerà quantomeno: l’organizzazione della Scuola, l’eventuale articolazione in crediti, la durata in mesi del periodo all’estero svolto dai dottorandi, i criteri di selezione, la composizione e le modalità di elezione degli Organi della Scuola.
7. Con periodicità annuale il Nucleo di Valutazione, sulla base della relazione presentata dal Direttore della Scuola di cui al successivo articolo 5 comma 2 lettera e), verificherà la permanenza dei requisiti per ogni Scuola istituita. In caso di valutazione negativa di una Scuola già attivata, il Nucleo di Valutazione ne darà immediata comunicazione al Direttore della Scuola. Preso atto delle osservazioni, il Collegio, dovrà, entro i termini indicati dal Nucleo, riportare la Scuola allo standard qualitativo previsto. Il Nucleo di Valutazione verificherà i correttivi messi in atto dal Collegio; in caso di mancato adeguamento potrà proporre al Rettore la disattivazione della Scuola a partire dal primo ciclo successivo a quelli già attivati. In caso di disattivazione della Scuola, saranno comunque portati a compimento i cicli già attivati.
8. Le Scuole di Dottorato hanno sede presso uno tra i Dipartimenti proponenti. Non potranno essere attivate Scuole di Dottorato con un numero di iscritti assegnatari di borse inferiore a sei.
9. Sono requisiti di idoneità, quelli di seguito individuati tenendo conto del DM 224/99 e del Regolamento Dottorati di Ricerca dell’Ateneo di Trieste, ovvero:
la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci docenti di ruolo, tra professori e ricercatori, presenti in maniera esclusiva in quel Collegio, di cui almeno sette afferenti alle aree scientifiche di riferimento della Scuola e in possesso di documentata produzione scientifica nelle rispettive aree. Qualora siano costituiti i Collegi di indirizzo di cui al successivo art. 9, il requisito della composizione numerica e dell’appartenenza alle aree scientifiche di riferimento deve essere rispettato dai singoli Collegi di indirizzo secondo quanto espressamente stabilito dal successivo art. 9;
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per le Scuole e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi (laboratori, biblioteche, attrezzature informatiche);
la previsione di un Direttore responsabile dell’organizzazione della Scuola, di un collegio dei docenti e di supervisori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata e significativa produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nelle aree di riferimento della Scuola;
la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in contesti diversi di attività lavorative;
la previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
l’attivazione di sistemi di valutazione, da parte del Collegio dei docenti, relativi alla permanenza dei predetti requisiti, alla rispondenza della Scuola agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi;
l'esistenza di un progetto formativo e di ricerca che illustri dettagliatamente gli obiettivi scientifico-formativi relativamente a tematiche sufficientemente ampie e, ove possibile, a carattere interdisciplinare;
l’inserimento dei percorsi formativi all’interno di documentate iniziative di collaborazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di una qualificata docenza internazionale. In sede di valutazione delle proposte si dovrà inoltre tenere conto della:
documentata esistenza di iniziative rivolte ad attirare finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati finalizzati all’erogazione di borse di studio e di contributi di funzionamento;
documentata esistenza di iniziative rivolte alla pubblicizzazione verso l’esterno sia delle modalità di selezione e accesso sia delle attività scientifico-didattiche, allo scopo di ottimizzare l’attrattività della Scuola, con particolare attenzione per i potenziali candidati stranieri.
10. Le proposte oltre ad ottemperare ai requisiti di cui al punto precedente dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno indicate annualmente con apposita circolare, complete di tutte le informazioni relative ai dati amministrativi e necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità.
11. L’istituzione delle Scuole è comunicata tempestivamente dal Rettore dell’Università al Ministero Università e Ricerca che ne cura la diffusione.
12. I Dipartimenti che chiedono l’adesione ad una Scuola di Dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo, qualora la medesima comporti il finanziamento di borse, per la durata massima di un ciclo di Dottorato, dovranno indicare nella delibera anche il finanziamento richiesto.Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno indicate annualmente con apposita circolare, complete di tutte le informazioni relative ai dati amministrativi e necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità.