Art. 11 - Modalità di accesso
1. Alle Scuole di Dottorato si accede attraverso un pubblico concorso.
2. Il bando è emanato dal Rettore. Le Scuole possono chiedere l’emissione di un bando separato per cittadini non comunitari residenti all’estero. In quest’ultimo caso la restrizione del numero di 6 borse di cui al punto 3 del presente comma all’art. 7.2.3 va riferita all’insieme delle borse per ciclo. Al/ai bando/i e viene data ampia pubblicità compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella forma di avviso.
Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione anche al Ministero Università e Ricerca per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:
1) l’intitolazione delle Scuole attivate con sede amministrativa presso l’Ateneo ed i relativi indirizzi;
2) il numero complessivo dei laureati da ammettere ad ogni singola Scuola di dottorato, comunque non inferiore a sei;
3) il numero totale delle borse di studio, di norma non inferiore a sei salvo casi eccezionali, ed il loro ammontare.
In caso di finanziamenti legati a specifiche ricerche l’importo della borsa potrà essere incrementato, fermo restando il diritto del candidato di non accettare il tema di ricerca proposto, rinunciando all’incremento di borsa;
4) ove il Nucleo di Valutazione confermi la presenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 9, e sia altresì assicurato il finanziamento di almeno 6 borse su fondi esterni, la Scuola puo' procedere con l'emissione del bando per cittadini non comunitari residenti all'estero senza attendere l'assegnazione delle borse su fondi d'ateneo;
5) i contributi a carico degli studenti e la disciplina degli esoneri;
6) le modalità di svolgimento dell’esame di ammissione.
3. L’esame di ammissione punta a verificare l’attitudine alla ricerca del candidato e la preparazione di base.
4. Sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, previo parere del Collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell’esame di ammissione:
- coloro che usufruiscono di assegni di ricerca
- gli assegnatari di borse di studio del Ministero degli Affari Esteri
- i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che non rientrano nella previsione dell’art. 39, comma 5, del D.Lgs. 286/98
- gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi.
5. Possono essere ammessi in soprannumero anche candidati cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che giungano con avallo da parte del MUR o del MAE, con borsa di studio erogata dal proprio Paese, a copertura di tutto il ciclo. In deroga a quanto previsto dal successivo punto 6 la selezione potrà anche essere svolta nel Paese di provenienza, sulla base, nel caso di selezione in loco, di criteri diversi. I borsisti MAE potranno egualmente godere di esenzione dalla prova ordinaria. In ambedue i casi il Collegio dovrà esprimersi in merito.
6. Le procedure di ammissione, che dovranno essere chiaramente esplicitate nel bando di concorso, saranno definite dal Collegio dei Docenti, che comunque fissa per l’esame di ammissione una delle seguenti modalità:
a. per titoli e prova scritta ed orale;
b. per titoli e prova scritta;
c. per titoli e prova orale;
d. per soli titoli.
È in ogni caso richiesta al candidato la presentazione di:
a. dettagliato curriculum vitae et studiorum
b. copia della tesi di laurea v.o. ovvero di laurea specialistica/magistrale. Nel caso di studenti in possesso di diploma di laurea o equivalente conseguito all'estero, sarà sufficiente la presentazione di un abstract in lingua inglese o in lingua italiana.
Può venire altresì richiesta anche la presentazione di un dettagliato programma di ricerca relativo alla tesi di dottorato che il candidato intende svolgere qualora ammesso alla Scuola.
La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando.
L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.
Nel caso di Scuola multi-indirizzo il Collegio dei Docenti può deliberare lo svolgimento di prove distinte per ciascun indirizzo.
a. Il bando deve prevedere che i candidati indichino chiaramente per quali indirizzi, ove presenti, ed eventualmente per quali posti a tema vincolato, intendano concorrere.
b. Nel caso di Scuole multi-indirizzo può essere prevista la costituzione di commissioni separate per ciascun indirizzo.
c. I posti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito ovvero, in presenza di selezione per indirizzi e/o di borse a tema vincolato, redigendo graduatorie distinte relative ai singoli indirizzi per i quali i candidati abbiano sostenuto la prova.
d. I candidati stranieri soprannumerari che effettuino la selezione presso questa sede potranno svolgere le eventuali prove scritte in lingue diverse dai candidati ordinari, previo nulla osta della Commissione stessa.