Per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001
Art. 6
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. La proroga è ammessa, d’intesa con il prestatore, qualora il committente ne ravvisi motivato interesse, al fine di completare l’attività o il progetto, per ritardi non imputabili al collaboratore, attesa la sussistenza del fondo dedicato.
3. Nella determinazione del compenso deve essere assicurata la proporzionalità, con riferimento alla complessità della prestazione e valutata l’utilità conseguita dall’Ateneo.