Art. 4 - Assemblea degli elettori. Commissioni Elettorali di seggio e Commissione Elettorale centrale
1. Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo 2, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e tre Commissioni Elettorali di seggio, formate da tre membri ciascuna, con il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini. L'Assemblea provvede altresì a eleggere un supplente per ognuna delle Commissioni Elettorali.
2. La Commissione del seggio ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni è integrata da due membri, deputati alla raccolta del voto esclusivamente del personale tecnico amministrativo, con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro e funge altresì da Commissione Elettorale centrale.
3. Le Commissioni Elettorali nominano nel loro seno il Presidente e il Segretario.
4. L’Assemblea formalizza, secondo l’ordine alfabetico, l’elenco delle candidature presentate, con le modalità di cui al successivo articolo 5.