Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione
Art. 8 - Validità delle elezioni
1.La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'articolo 2.
2. Un turno elettorale straordinario è indetto, nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all’articolo 2.
3. L’esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.