Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Titolo 2 - ORGANI E FUNZIONI

Art. 6 - CONSIGLIO Dl DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento pone in essere tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa sulla didattica e dallo Statuto. lI Consiglio è l’organo deliberante sulle attività del Dipartimento ed esercita le funzioni previste dall’art. 28 dello Statuto e nel rispetto dei principi del bilancio unico di Ateneo, approva il budget del DiSPeS predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile di Segreteria.
2. II Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, dalle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, dalle rappresentanze degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel Dipartimento ai sensi dell’art. 2 c.1 del presente Regolamento.
3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 39 del RGA, è definito come segue:
a) personale tecnico-amministrativo nella percentuale del 20% del personale docente.
b) rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca del Dipartimento, qualora attivate le posizioni, nel numero di tre.
c) rappresentanti degli studenti nella percentuale del 15% dei componenti del Consiglio.
4. Le componenti rappresentative concorrono al numero legale solo se presenti.
5. Il Responsabile della Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dall’art. 26 c. 8 dallo Statuto.
6. In caso di decadenza di uno o più membri eletti nell’ambito delle rappresentanze, subentra il primo dei non eletti appartenente allo stesso ruolo del decaduto o dimissionario. Nel caso non vi fossero non eletti, il Direttore indice elezioni suppletive entro 30 giorni dalla vacanza della carica.
7. Le convocazioni ed il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinati dall’art. 38 RGA.
8. Sono istituiti i Consigli Corsi di Studio (di seguito denominati CCS) per ogni Corso di Studi Istituito, il medesimo CCS regola entrambe: la laurea triennale e laurea magistrale, secondo quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto.
9. Come da previsione dell’art. 32 c. 2 dello Statuto, il CCS è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studi quantificata nella misura del 15% dei componenti del CCS. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
11. Il Coordinatore del Corso di Studi è eletto dal CCS con le modalità elettorali previste dall’art. 27 c. 3 dello Statuto e dall’art. 40 c. 1,3 e 4 del RGA per l’elezione del Direttore del Dipartimento, con l’esclusione dell’obbligo di presentazione anticipata della candidatura. Il Dipartimento assicura la massima pubblicità ai programmi elettorali dei candidati.
12. Il CCS esercita le funzioni stabilite dall’art. 32 c. 5 dello Statuto.