Borse per Ricercatori istituite dall'università con risorse finanziari comunque acquisite nell'ambito di qualunque attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca
Art. 2 - Definizioni
Per "borse istituite dall'Università con risorse finanziarie comunque acquisite" si intendono:
- quelle derivanti da finanziamenti comunitari destinati ad azioni di formazione e mobilità dei ricercatori;
- quelle derivanti da finanziamenti comunitari o di altri soggetti terzi destinati al finanziamento dei normali programmi di ricerca;
- quelle derivanti da altre risorse comunque acquisite al bilancio dell'Università e da questa destinate al finanziamento di borse di cui all'art. 1.
Per "ricercatore" si intende colui che si dedica alla ricerca.