Borse per Ricercatori istituite dall'università con risorse finanziari comunque acquisite nell'ambito di qualunque attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca
Art. 8 - Copertura assicurativa
Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi nei limiti previsti dalla polizza generale dell'Università.
Sono a carico del borsista le assicurazioni contro la malattia e gli infortuni, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché, se autorizzata, all'esterno di esse.