Consigli dei Corsi di Studio
Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea e i corsi di diploma. La costituzione del “Consiglio di corso di studio” è eventuale.
Competenze del Consiglio di Corso di Studio.
Ai sensi dell’art. 24.2 dello Statuto, i Consigli di corso di studio, ove costituiti, hanno i seguenti compiti principali:
a) formulare le linee programmatiche della didattica dei corsi di studio e fare proposte al Consiglio di Facoltà in ordine all'attivazione degli insegnamenti e alla loro copertura;
b) approvare i programmi degli insegnamenti di propria esclusiva e specifica competenza e predisporne il relativo coordinamento;
c) esaminare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento della laurea o del diploma e deliberare in merito;
d) formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine alle modifiche statutarie e ai piani di sviluppo dell'Università, alle richieste e alle chiamate del personale docente e ricercatore e all'utilizzo delle risorse didattiche disponibili;
e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
f) verificare con sistematicità la qualità della didattica, anche in base alle alle indicazioni del Comitato per la didattica, e adottare tutte le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
g) formulare per il Consiglio di Facoltà pareri e proposte in merito: all'autorizzazione di congedi per motivi di studio; al riconoscimento di curricula didattici sostenuti presso Università straniere nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca; al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
h) espletare eventuali altri compiti ad essi demandati dal Consiglio di Facoltà.
Composizione del Consiglio di Corso di Studio.
A termini dell’art. 24.1 dello Statuto, per ogni corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà, un relativo Consiglio con almeno tre professori di ruolo, composto da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonchè la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà.
Per “affidatario” il Senato Accademico (delibera dd. 11.2.1998) considera qualsiasi titolare, a vario titolo, di insegnamento ufficiale in un corso di studio della Facoltà, a seguito di delibera adottata dal Consiglio di Facoltà medesimo con cui viene proposta l’attribuzione nominativa dell’insegnamento ufficiale. I docenti degli insegnamenti comuni ad almeno tre corsi di studio concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.
Costituzione delle rappresentanze dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.
Per i ricercatori ed il personale tecn.-amm.vo vengono adottate, con gli opportuni adattamenti, rispettivamente: le procedure contenute nel regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e le procedure utilizzate dalla Facoltà per le elezioni dei rappresentanti di detto personale nel Consiglio di Facoltà.
Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto ai ricercatori sono equiparati gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento.
Nel caso della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, la partecipazione di almeno una unità va intesa esclusivamente in rapporto alla formale appartenenza delle unità di personale a strutture a supporto dell’attività delle strutture didattiche.
Per le rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi il Senato Accademico stabilisce:
- consistenza minima: da 1 a 1000: n. 3; da 1001 a 3000: n. 5; da 3001 a 6000: n. 7; oltre 6000: n. 10.
- elezioni nominali senza liste in un unico collegio elettorale con elettorato passivo corrispondente a quello attivo;
- forme di pubblicità e modalità di informazione nei confronti dell’elettorato attivo e passivo garantite a mezzo affissione negli appositi albi della Facoltà di avviso ufficiale del Preside preceduto da conforme deliberazione del Consiglio.
Limitazioni di natura deliberativa
Per le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo operano limitazioni relativamente alle materie di cui all’art.24, 2, punti a) e b).
Nomina dei componenti del Consiglio di Corso di Studio
La nomina è disposta con decreto del Preside di Facoltà.
Elezione e nomina del Presidente
Ai sensi dell’art. 24.1 dello Statuto, il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside.
L’elettorato passivo deve intendersi riservato a professori di ruolo di prima e di seconda fascia a tempo pieno, affidatari di insegnamento nel corso di studio come titolarità principale.
La nomina è disposta con decreto del Preside di Facoltà.
Per la durata dei mandati si rinvia a quanto stabilito dall'art. 37 dello Statuto (durata triennale) per i componenti elettivi degli organi collegiali previsti, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni accademici.