Art. 1
Si considerano prestazioni a pagamento tutte le prestazioni effettuate a pagamento nell'interesse di terzi a seguito di contratti o convenzioni stipulati con Enti pubblici o privati ai sensi dell'Art. 66 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382 nonché le attività svolte dall'Università ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31 Agosto 1933 n. 1592.
Ai fini di cui al presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie Strutture, che non rientrano nei compiti istituzionali dell'Università stessa, ed in cui l'interesse del committente è prevalente.
Non sono disciplinate dal presente regolamento le prestazioni di ricerca e di consulenza di Strutture dell'Università, anche in rapporto a servizi di diagnosi e cura che rientrano nelle convenzioni in atto con Strutture pubbliche di assistenza e regolate dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria.
Non sono soggette alla presente normativa commesse, incarichi, convenzioni o contratti di ricerca con Ministeri, C.N.R., I.N.F.N. e là dove si stabiliscono tra Università ed Enti pubblici nazionali (Stato, Regione, Provincia, Comune etc.) e internazionali assimilabili rapporti che certifichino canali istituzionali di finanziamento della ricerca scientifica nell'ambito di capitoli di spesa pubblica predeterminati.
In caso di dubbia qualificazione delle prestazioni predette, può essere richiesto il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che si esprimerà sentito il Consiglio Universitario Nazionale.