Prestazioni a pagamento
Art. 5
Per le prestazioni di tipo a), all'atto della richiesta, il committente verserà di regola anticipatamente la tariffa stabilita.
Per le prestazioni di tipo b) le condizioni di pagamento e la misura dell'anticipo sono stabilite dal contratto o dalla convenzione.
Per entrambi i tipi di prestazioni entità ed eventuali deroghe al pagamento anticipato sono concesse dal Consiglio della Strutture dell'Università, e vengono decise all'accettazione della commessa.
NOTA: Viene sostituito il "tipo c)" con il "tipo b)".