Dottorato di Ricerca
      
  Art. 1 - Finalità
1.	I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso l’Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2.	La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all’estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all’acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.