Art. 3 - Rinnovo
1. La richiesta di rinnovo per cicli successivi viene proposta:
· dal Coordinatore, in caso di dottorato con sede amministrativa presso l’Ateneo;
· dal Referente, in caso di dottorato con sede consorziata presso l’Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento sede organizzativa locale del corso dovrà comunque assumere una delibera di richiesta in tal senso.
3. Le richieste di rinnovo dovranno dar conto anche delle attività effettivamente svolte nell’anno precedente, della produttività scientifica dei docenti e dei dottorandi,dei candidati che eventualmente nel frattempo hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nei tempi previsti.
4. Ove in sede di richiesta di rinnovo si preveda una modifica nella partecipazione delle sedi concorrenti all’attivazione del ciclo precedente, dovranno risultare allegate alla scheda-dati aggiornata, anche le delibere di assenso delle strutture interessate.
5. Le richieste di rinnovo saranno sottoposte al vaglio del Nucleo di Valutazione interna per la verifica dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Regolamento, nonchè all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.