Art. 6 - Organizzazione
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università assegna al CLA il personale amministrativo-contabile e tecnico necessario all’espletamento dei compiti previsti dall’art. 1 del presente Regolamento.
2. I CEL sono organicamente afferenti al CLA e vengono assegnati ai servizi di supporto linguistico delle Facoltà secondo un piano annuale di distribuzione delle ore per tutte le lingue.
La vigilanza sulla loro attività spetta al Direttore del CLA, sentito il parere del rappresentante di Facoltà e per il suo tramite quello dei titolari dei singoli corsi di lingua che usufruiscono delle prestazioni dei CEL.
Il Consiglio del CLA procede annualmente alla verifica dell’attività svolta dai CEL secondo i criteri già prefissati per le Facoltà dal Regolamento emanato con D.R. 283/95, ai sensi dell’art. 4 della L. 236/95.
Richieste di ore supplementari rispetto a quelle previste dal piano annuale debbono venir presentate dai rappresentanti delle Facoltà in seno al Consiglio del CLA di norma entro il 15 giugno di ciascun anno nell’ambito della programmazione per l’anno accademico successivo, fatte salve esigenze di carattere straordinario e contingente.