Mobilità interna del personale Tecnico Amministrativo
Art. 7 - Trasferimenti d'ufficio
1.- Il trasferimento d’ufficio è disposto nei seguenti casi:
a) al verificarsi di situazioni eccezionali e di particolare urgenza che costituiscano grave pregiudizio al buon funzionamento di Dipartimenti, Centri servizi e Sezioni amministrative, previo accertamento della professionalità e delle necessarie competenze;
b) per accorpamenti, riorganizzazioni o soppressioni di strutture;
c) per messa in disponibilità per esubero motivata del dipendente da parte del Capo struttura;
d) per ragioni di salute, ai sensi della normativa vigente.
2.- Il Direttore amministrativo, sentito l’interessato, provvede in merito con proprio decreto, che viene trasmesso per informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.