Stralcio per l'assunzione a tempo determinato presso l'Università di Trieste di personale appartenente alle categorie C, D ed EP di cui all'art. 19, comma 6, del CCNL 1998/2001
Art. 2
Le assunzioni di cui all’art. 1 del presente regolamento devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima dovranno essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal MURST e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dallo stesso Ministero. Nella predetta percentuale non sono compresi i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.