Art. 7
La selezione è per titoli e colloquio.
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli non può superare i 10/30 o equivalente.
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato)
b) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali
c) attestati di qualificazione professionale
d) anzianità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni
e) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici
I titoli devono essere comunque inerenti e qualificanti per il posto messo a selezione e devono essere prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
La valutazione dei titoli viene effettuata dopo il colloquio unicamente per i candidati che avranno riportato in tale prova il punteggio di almeno 7/10 o equivalente.