ART. 4 - Composizione, nomina, decadenza dei componenti dell’OPBA.
1. L’OPBA è istituzionalmente composto dalle figure previste dall’art. 25 del D.Lgs. n. 26/2014:
a) il /i responsabile/i del benessere e della cura degli animali;
b) il medico veterinario;
c) il responsabile scientifico dello stabulario, in qualità di rappresentante degli utilizzatori.
Il responsabile scientifico svolge anche le funzioni di Coordinatore dell’OPBA.
2. I componenti sono designati dal Senato accademico e nominati con decreto rettorale; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Al fine di assicurare maggiore rilevanza tecnico-scientifica all’operato dell’OPBA, l’Organismo può essere integrato da altri componenti, anche esterni, che abbiano le necessarie competenze, ad esempio di tipo giuridico, farmacologico e statistico designati dal Senato accademico e nominati con decreto rettorale, su proposta del Coordinatore e dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze della vita, Scienze chimiche e farmaceutiche e Scienze mediche, chirurgiche e della salute.
4. I casi di decadenza, dimissioni e sostituzioni dei componenti dell’OPBA sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. L’OPBA può richiedere il parere di esperti esterni, allo scopo di approfondire specifiche questioni e/o valutare specifici aspetti dei progetti di ricerca.
6. L’OPBA può nominare specifici Gruppi di studio e di lavoro, con il compito di svolgere i lavori preparatori dell’attività consultiva, propositiva, formativa e, nel caso,di ricerca dell’Organismo medesimo.
7. Tutti i componenti dell’OPBA sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività.
8. I componenti devono notificare eventuali conflitti di interesse con le mansioni dell’OPBA derivanti dallo svolgimento di attività quali, ad es., coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione, rapporti di dipendenza con lo sperimentatore, rapporti di consulenza con le aziende interessate o cointeressate. I componenti dell'OPBA che siano a qualunque titolo coinvolti in conflitti di interesse, non possono partecipare alle votazioni inerenti i relativi progetti di ricerca sottoposti all’OPBA.
9. Le funzioni sono gratuite.