Art. 6 - Materiali, reagenti e apparecchiature
1) Tutto quanto viene usato durante la procedura sperimentale sugli animali non deve provenire da laboratori esterni in cui sono utilizzati animali o deve essere preventivamente pulito e sterilizzato. L’introduzione di nuova strumentazione deve essere precedentemente concordata con il RTGS.
2) Durante la procedura sperimentale sugli animali, l’uso di materiali biologici patogeni, sostanze chimiche e altri materiali o sostanze ad alto rischio, non previste dal progetto, deve essere sempre e anticipatamente segnalato al RTGS.
3) Tutto il materiale utilizzato durante la procedura sperimentale sugli animali deve essere rimosso dalla stanza di trattamento a fine giornata e dallo Stabulario e dal Punto Sperimentale al termine della sperimentazione. In particolare, le sostanze ed i materiali biologici devono essere eliminati rispettando le normative vigenti in materia e utilizzando gli appositi contenitori.