Regolamento per l’attivazione e la gestione di carriere alias per soggetti in transizione di genere

ART. 4 RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

1.L'Ateneo fornirà alla persona richiedente, qualora necessario e nel rispetto della normativa di riferimento, idonea certificazione per uso esterno, relativa alla carriera universitaria riferita all’identità legalmente riconosciuta.

 

2. L'Ateneo non produrrà alcuna attestazione e/o certificazione concernente la carriera alias.

 

3. Una volta completato il percorso di attribuzione di sesso, come da disposizione dell’autorità giudiziaria, la persona interessata ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.

 

4. La persona richiedente potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio relativamente a stati e qualità personali concernenti la carriera universitaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzarsi all’esterno dell’Ateneo esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.