ART. 5 OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE
1. Il/la richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al/la proprio/a referente l’intenzione di continuare a utilizzare la propria identità elettiva in atti all’interno dell’Ateneo che abbiano visibilità esterna, nell’ambito della propria categoria, in riferimento all’accordo di riservatezza sottoscritto.
2. Il/la richiedente si impegna a informare il/la proprio/a referente della carriera alias di qualsiasi situazione possa influire sui contenuti e sulla validità dell’accordo di riservatezza. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al tutor e al referente amministrativo l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale.
3. L’efficacia dell’accordo di riservatezza cesserà al momento della comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione del sesso.