Art. 1 - Finalità
1. L’Università degli Studi di Trieste sostiene, ai sensi dell’art. 1, comma 7 dello Statuto, le iniziative promosse e autogestite dagli studenti nei campi della cultura, dello sport e del tempo libero in quanto momenti di valorizzazione nel percorso formativo e di partecipazione attiva alla vita dell’Ateneo.
2. Ai fini di cui al comma precedente è istituito l’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Trieste (d’ora in poi “Albo”), a beneficio delle quali il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili, determina e stanzia un fondo da destinare quale contributo per la realizzazione di iniziative promosse dagli studenti.
3. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l’accesso delle Associazioni Studentesche all’Albo.
4. Ai fini del presente Regolamento, per “studenti” si intende:
a) studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico;
b) dottorandi;
c) specializzandi;
d) iscritti a Master universitari.