Art. 4 – Modalità di accesso al telelavoro
1. L’avvio del telelavoro presso l’Ateneo prevede una prima fase sperimentale della durata di 1 anno. L’accesso al telelavoro, in questa prima fase, è destinato a 10 unità di personale, estensibili fino ad un massimo del 3% degli aventi diritto esclusivamente per i dipendenti che rientrano nelle condizioni del seguente comma 3, lett. a), che fossero rimasti esclusi in fase di prima assegnazione.
2. La procedura di accesso al telelavoro viene avviata annualmente, tramite la pubblicazione di apposito bando per la presentazione delle domande corredate dei relativi progetti di attuazione.
3. In caso di richieste superiori al numero massimo di beneficiari previsto, si provvederà all’elaborazione di una graduatoria sulla base dei criteri di scelta di cui all’articolo 4 dell’Accordo quadro nazionale del 23/03/2000, e precisamente:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.
4. In caso si renda necessario, per il numero sovrabbondante di domande, individuare le priorità nell’ambito delle singole fattispecie, in ossequio alla normativa di riferimento, saranno applicati i seguenti criteri, e precisamente:
- Nell’ambito della priorità a):
1 - dipendente con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992): punti 20
2 - certificazione di invalidità del lavoratore/lavoratrice: punti da 12 a 19, in proporzione al grado di gravità
3 - dipendente affetto da patologia cronica e/o altra condizione clinica che comporti una temporanea difficoltà a svolgere la prestazione lavorativa in presenza, attestata da specifica certificazione medica: punti 11 (in tale casistica rientra anche la lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ex art. 24 D.Lgs. 80/2015).
Qualora risultino ulteriori posti a disposizione, saranno valutate le specifiche condizioni di cui alla priorità b):
1 - periodo ricompreso nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e di paternità, previsti rispettivamente dagli artt. 16 e 28, D. Lgs. n. 151/2001: punti 10
2 - prole in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992: punti 9
3 - esigenze di cura di figli/e minori o minori in affido fino a 14 anni compiuti: punti 6; in caso di riconoscimento di certificazione di invalidità: punti 8
4 - esigenze di cura di coniuge, parente o affine (entro il II grado) con disabilità in condizione di gravità riconosciuta ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992: punti 6
5 - presenza nel nucleo familiare di figli/e minori anche in affido oltre i 14 anni: punti 2; in caso di figlio/a in età scolare con certificazione di invalidità: punti 5; in presenza di certificazione DSA o BES: punti 3.
Qualora risultino ulteriori posti a disposizione, viene applicato il criterio di cui alla priorità c).
5. I requisiti devono essere in possesso del/della dipendente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e persistere al momento della sottoscrizione dell’accordo di telelavoro.
6. La fruizione del telelavoro non pregiudica, per i beneficiari, la presentazione di una nuova domanda per successivi bandi annuali di accesso allo stesso.
7. Nel caso di progetti semestrali, alla conclusione del periodo di fruizione dei singoli interessati, sarà possibile lo scorrimento della graduatoria per l’estensione ad ulteriori beneficiari, per un periodo di 6 mesi.