Art. 1 – Finalità e campo di applicazione
1.1. Con il presente regolamento si intende favorire il percorso di formazione tramite il conseguimento di titoli di studio da parte del personale contrattualizzato, individuando criteri e modalità per la concessione dei benefici per permessi straordinari retribuiti per motivi di studio – “150 ore” di cui all’art. 32 comma 8, del CCNL 16.10.2008 del comparto Università e s.m.i.
1.2. I permessi di cui al comma precedente sono concessi per la partecipazione, anche da remoto, a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale.
Il presente regolamento si applica al:
-personale contrattualizzato a tempo indeterminato, nella misura massima di 150 ore;
-personale contrattualizzato a tempo determinato, in servizio da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, in misura commisurata al periodo di servizio ancora da svolgere al momento dell’assegnazione.