Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande
3.1. Il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro i termini previsti dalle circolari che saranno inviate per ciascun anno dall’Ufficio competente (indicativamente nel periodo 1° ottobre - 30 novembre) compilando l’apposito modello reperibile nel sito intranet di Ateneo dichiarando:
- dati anagrafici;
- titolo di studio posseduto e quello che si intende conseguire;
- anno di frequenza;
- corso di studio e/o altre attività didattiche che intende conseguire;
- autocertificazione del numero degli esami superati per anno accademico con relativi voti e crediti, per gli ordinamenti che li prevedono.
3.2. Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre i termini di scadenza delle domande.
3.3. Il/la dipendente che non usufruisce dei permessi studio è tenuto a comunicare entro il 1°marzo di ciascun anno l’eventuale rinuncia alla fruizione dei permessi.
Il/la dipendente inserito utilmente in graduatoria che non abbia usufruito dei permessi e che non comunichi l’eventuale rinuncia entro il termine sopra indicato, qualora presenti domanda per l’anno successivo, sarà collocato in fondo alla graduatoria degli idonei, o dopo gli eventuali idonei non beneficiari.