Articolo 2 – Funzioni, composizione, nomina e durata
Il NUV svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, coerentemente con le linee guida dell’ANVUR.
Al NUV sono inoltre attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del Nucleo rispondono solo al Rettore e sono tenuti al segreto d’ufficio.
La composizione, le modalità di nomina e la durata del mandato sono definite nello Statuto.
Alla scadenza del mandato del Rettore, i membri del Nucleo restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio, provvedendo agli adempimenti previsti dalla legge.
In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità e nel rispetto dei diversi ruoli, il NUV opera in stretta sinergia con il Presidio della Qualità e con gli organi del Sistema di Assicurazione della Qualità, sia a livello di Ateneo sia a livello di Dipartimento.
Ai membri del Nucleo spetta un’indennità di carica nelle forme previste dagli organi accademici, oltre al rimborso delle spese di missione.
Il curriculum dei componenti del Nucleo è pubblicato sul sito web dello stesso.