Concessione di vestiario al personale tecnico ed ausiliario addetto a servizi diversi
      
  Art. 16
I capi di vestiario per il personale di cui al punto 15 dell'Art.1 sono i seguenti:
	a) n. 2 vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
	b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
	c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
	d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
	e) guanti da lavoro, come alla lettera g) dell'Art. 9;
	f) stivali di gomma al ginocchio;
	g) vestaglia da lavoro, come alla lettera d) dell'Art. 9;
	h) grembiule di gomma;
	i) scarpe da lavoro, come alla lettera l) dell'Art. 9.