Art. 19.2 - Pagamento quota d'incentivazione per l’attività di coordinamento della sicurezza di cui al D.lgs. 494/96 ed in generale per gli adempimenti relativi alla sicurezza in fase di progettazione e realizzazione
Il pagamento della quota d'incentivazione per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione viene effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento, contestualmente all'approvazione degli elaborati da parte del Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto.
Allo stesso modo sarà effettuato il pagamento della quota d'incentivazione al Progettista per le opere non rientranti nel D.Lgs. 494/96.
La quota d'incentivazione per l’attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, viene corrisposta nel seguente modo:
- 50,00% alla realizzazione di 1/2 delle opere previste
- 50,00% al termine dei lavori e degli obblighi amministrativi e contabili, sulla base della certificazione rilasciata del Responsabile unico di procedimento.
Allo stesso modo sarà effettuato il pagamento della quota d'incentivazione al Direttore dei Lavori per le opere non rientranti nel D.Lgs. 494/96.
La determinazione della quota dei lavori realizzati è stabilita sulla base degli stati di avanzamento lavori.
In caso di sopravvenute diverse esigenze che dovessero variare la programmazione edilizia, o in caso di sostituzione o rinuncia all'incarico nel corso del procedimento, saranno comunque riconosciti gli incentivi per la progettazione qualora sia stato approvato il progetto esecutivo dal Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto, ovvero per l'esecuzione sarà riconosciuta una parte della relativa quota proporzionale ai lavori realizzati e contabilizzati.
Per l'esecuzione dei lavori in economia saranno corrisposti gli incentivi in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori ed al rilascio delle certificazioni di Legge.