Art. 16 - Pagamento quota d'incentivazione per l’attività di progettazione a) e la stesura d’atti di pianificazione b)
a) Il pagamento della quota d'incentivazione per la redazione di progetti viene effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento, contestualmente all'approvazione degli elaborati da parte del Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto.
In caso di sopravvenute diverse esigenze che dovessero variare la programmazione edilizia saranno comunque riconosciuti gli incentivi per le fasi di progettazione approvate o autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto.
In caso di redazione di un progetto direttamente in forma esecutiva sono riconosciute al personale che ne ha preso parte anche le quote relative alla progettazione preliminare ed alla progettazione definitiva.
b) Il pagamento della quota d'incentivazione per la redazione di atti di pianificazione viene effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento, contestualmente all'approvazione degli elaborati da parte del Consiglio d'Amministrazione, pari al 30,00% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, riferita al quadro economico di finanziamento del piano (importo dei lavori escluso le somme a disposizione dell'Amministrazione), e calcolata in conformità alle disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti – e successive modifiche ed integrazioni.