Art. 8 - Apporti specialistici alla progettazione delle opere
In caso di particolare complessità dell’opera per la quale si rende necessario ricorrere a più progettisti specialisti nei diversi ambiti disciplinari della progettazione architettonica, strutturale, impiantistica anche esterni all’Amministrazione universitaria si attua la seguente ripartizione del fondo:
Tecnici incaricati
a) Progettazione architettonica e coordinamento dello staff di progettazione
60,00% del 22,00% del fondo d’incentiv.
b) Progettazione strutturale
15,00% del 22,00% del fondo d’incentiv.
c) Progettazione impiantistica
25,00% del 22,00% del fondo d’incentiv.
Nel caso di progetti che prevedono solo interventi edilizi ed impiantistici, in relazione alla necessità di eseguire comunque valutazioni e verifiche sulla compatibilità statica degli interventi progettati, e nel caso che tali verifiche non siano affidate a professionisti esterni, la quota relativa alla progettazione strutturale è assegnata alle figure che svolgono la progettazione architettonica con le medesime percentuali relative.
Le quote parti del fondo d’incentivazione corrispondenti a prestazioni professionali affidate a professionisti esterni costituiscono economie.
Attività di collaborazione e supporto ai tecnici incaricati
d) Progettazione architettonica e coordinamento dello staff di progettazione 60,00% del 13,00% del fondo d’incentiv.
e) Progettazione strutturale
15,00% del 13,00% del fondo d’incentiv.
f) Progettazione impiantistica
25,00% del 13,00% del fondo d’incentiv.
Le quote parti del fondo d’incentivazione corrispondenti a prestazioni professionali affidate a professionisti esterni costituiscono economie.
Le quote parti del fondo d'incentivazione corrispondenti a prestazioni professionali di collaborazione e supporto ai tecnici incaricati, non affidate né al personale interno all'Amministrazione né a professionisti esterni, vengono attribuite ai tecnici incaricati che abbiano eseguito personalmente gli elaborati di progetto.