Delle attività in conto terzi
Art. 4 - Soggetti che possono svolgere attività in conto terzi
1. Possono svolgere attività in conto terzi, compatibile con gli impegni ordinari, tutti i dipendenti dell’Università, purché siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.
2. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui sopra sia necessaria l’iscrizione a un albo professionale, tale iscrizione dovrà essere posseduta dal responsabile di cui al successivo art. 5.