Art. 8 - Determinazione del corrispettivo
1. Fermo restando che il corrispettivo dovrà coprire tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione; come criterio generale, il corrispettivo da richiedere per la prestazione dovrà essere stabilito in modo conforme e compatibile con il mercato, commisurato al grado di complessità, al livello di specializzazione richiesto, nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell’attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo, pertanto, aumenterà in ragione dell’esclusività e totalità della proprietà dei risultati forniti al committente e dell’immediatezza con cui questi saranno ad esso forniti.
2. Qualora si convenga che i risultati rimangano di proprietà dell’Università, nella determinazione del corrispettivo, dovrà essere valutata l’eventuale priorità nella messa a disposizione dei risultati riconoscibili al committente. In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l’accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle Parti.