Delle attività in conto terzi
Art. 10 - Fondo Conto Terzi per la Ricerca e Fondo Produttività Generale
1. Il Fondo Conto Terzi per la Ricerca è destinato a finanziare l’attività di ricerca dell’ateneo, con particolare riferimento ad assegni di ricerca e borse di dottorato, secondo le determinazioni degli organi competenti.
2. Il Fondo Produttività Generale (FPG) è destinato a incentivare il personale dell’Ateneo, nel rispetto degli accordi negoziali annualmente assunti, in coerenza con la normativa vigente in materia e secondo i criteri di cui all’allegata Tabella C, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Il Fondo è suddiviso in quote procapite (%FPG) tra il predetto personale, nel rispetto degli accordi negoziali assunti.