Art. 17 - Tutor
Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il tutor è individuato tra i docenti della Scuola appartenenti al settore scientifico disciplinare caratterizzante ovvero tra i dirigenti medici specialisti nella disciplina oggetto della specializzazione che operano di dirigente medico nelle varie unità operative della rete formativa della scuola. In ogni caso, il tutor è individuato all’interno del personale afferente alla struttura a cui è affidato il medico in formazione specialistica.
Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
Sono compiti principali del tutor:
- cooperare con il Direttore della Scuola di Specializzazione nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti.