Art. 16 - Formazione e attività assistenziali
Le attività assistenziali svolte dal medico in Formazione Specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:
- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
- attività autonoma - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito nei precedenti commi, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione.
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.L.vo 368/1999, sono concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in Formazione Specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo.
Il Dirigente dell’Unità operativa ed il Direttore della Scuola comunicheranno di concerto, alla Direzione Sanitaria dell’Azienda in cui lo specializzando opera, gli specifici compiti assistenziali ed il relativo grado di autonomia per ciascun specializzando (“competenze”) in funzione della maturità professionale acquisita e degli obiettivi formativi da raggiungere.
In nessun caso l’attività del medico in Formazione Specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
Le attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dall’art. 38, comma 2 del D.L.vo 368/1999, su un apposito libretto personale di formazione riportante dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando, con un giudizio da parte del tutor, o del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, sulle capacità e le attitudini dimostrate.