Art. 2 - Fonti normative
Il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’area medica e le procedure organizzative della formazione specialistica sono disciplinate nell'ordine da:
- il D.P.R. 10 marzo 1962, n. 182;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;
- il D.M. 11.05.1995 “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico”;
- il D.L.vo n. 368 del 17.08.1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L.vo n. 517 dd. 21.12.1999;
- il Regolamento didattico di Ateneo emanato con DD.RR. 409/AG dd. 01/10/2001; 960/2002 dd. 07/06/2002;
- il D.M. 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
- il D.M 01.08 2005 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il D.M. 06.03 2006, n. 172 “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina”;
- il D.M. 29.03.2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006”;
- il D.P.C.M. dd. 06.07.2007 “Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici”;
- il protocollo d’intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti”;
- gli ordinamenti didattici delle singole Scuole;
- il DM 31.03.2009 “Scuole di Specializzazione Mediche, assegnazione contratti relativi all’a.a. 2008/2009”, con particolare riferimento alla previsione di federazione di Scuole.